Art. 12.
(Nuove norme in materia di asili-nido).

      1. A decorrere dall'anno 2007, le spese di partecipazione, sostenute dai genitori, alla gestione dei micro-nidi e degli asili nido territoriali sono deducibili dal reddito complessivo ai fini dell'imposta sui redditi delle persone fisiche, per un importo non superiore a 2.000 euro per ogni figlio che fruisce delle medesime strutture.
      2. Al fine di promuovere e di sostenere la realizzazione su tutto il territorio nazionale di almeno 3.000 nuovi asili nido entro l'anno 2009, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito Fondo nazionale per gli asili nido, di seguito denominato «Fondo», finalizzato al cofinanziamento degli investimenti promossi dalle amministrazioni locali per la costruzione ovvero per la riqualificazione di strutture destinate ad asili nido.
      3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di accesso al Fondo.
      4. Ai fini del finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro in ragione d'anno per gli anni 2008, 2009 e 2010.